Art. 7.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni del comma 9-bis dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, la medesima Autorità, con le procedure stabilite con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata.
      2. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente televisiva o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni

 

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e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
      3. Se la violazione delle disposizioni comunque persiste successivamente alla sospensione disposta ai sensi del comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.